"Italian Gloster Society"
Club Specialistico
Per la tutela, la diffusione, il miglioramento della razza GLOSTER
Statuto e Regolamento
- ART. 1- Nell’anno duemiladue, questo giorno 13 del mese di Ottobre, in Ravenna, in occasione del V Meeting specialistico divulgativo del MGG, si costituisce tra allevatori ed amatori di canarini Glosters, iscritti a diverse associazioni ornitologiche aderenti alla F.O.I., un Gruppo Specialistico denominato “Italian Gloster Society”.
- ART. 2- Questo Gruppo Specialistico è un ente non commerciale, ha finalità ricreative, culturali e specialistiche, senza alcun fine di lucro, e si propone di:
promuovere, gestire e coordinare, nell’ambito associativo, la tutela, la diffusione ed il miglioramento della razza in questione, realizzando incontri, mostre e manifestazioni specialistiche,
incrementare la passione ornitologica,
mantenere i contatti tra gli allevatori,
collaborare con la F.O.I. e la C.T.N.C.F.P.L.
collaborare alla organizzazione di gare e manifestazioni nell’ambito degli scopi statutari
- ART. 3- Il numero degli associati è illimitato, non possono tuttavia entrare a fare parte del Gruppo Specialistico persone che non possano dimostrare di tenere buona condotta civile e morale, o il cui notorio discredito possa nuocere al buon nome del Gruppo.
- ART. 4- Coloro che intendono entrare a fare parte di questo Gruppo devono presentare la domanda indicando, tra l’altro, di condividerne le finalità. Il Consiglio direttivo deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste nel rispetto del diritto all’informazione e del relativo consenso all’utilizzo dei dati forniti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed escludendo qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- ART. 5- I soci e associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie , di prendere parte alle votazioni e di presentare eventuali proposte o reclami sia verbali che scritti. In particolare gli associati maggiorenni hanno pieno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e per l’approvazione dei bilanci garantendo la democraticità dell’organizzazione. Ogni socio o associato ha diritto ad un solo voto. Essi hanno altresì il dovere di prestare la loro opera gratuita in occasione delle manifestazioni organizzate dal Gruppo, compatibilmente con le attitudini e le possibilità di ciascuno.
- ART. 6- I soci e associati sono tenuti :
a)al pagamento della quota di iscrizione, della quota annuale e dei contributi democraticamente richiesti, i quali vengono acquisiti al fondo comune;
b)all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, pena l’esclusione dal Gruppo.
I soci e associati possono inoltre essere esclusi per morosità ovvero per danni morali o materiali causati al Gruppo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’assemblea dei soci.
- ART. 7- Il socio o associato può recedere dal Gruppo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I soci e associati non possono trasmettere le quote o contributi associativi ed in caso di recesso od esclusione non hanno alcun diritto sul patrimonio del Gruppo né possono richiedere le quote e contributi versati.
- ART. 8- Sono Organi del Gruppo:
l’Assemblea generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Il Revisore o i Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.
- ART. 9- L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo mediante invito scritto a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. La convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo la data e l’ora della riunione. L’assemblea può anche essere convocata dai soci ai sensi dell’articolo 20 del C.C. E’ ammessa la delega scritta. Ogni socio può rappresentare un solo socio.
- ART. 10- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
- ART. 11- Le attribuzioni dell’assemblea sono:
le modifiche agli articoli dello Statuto;
le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
l’approvazione dei regolamenti interni;
deliberare sulle materie attinenti alla gestione del Gruppo riservate alla sua competenza e sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- ART. 12- L’assemblea in forma straordinaria è richiesta tra l’altro, per la modifica dello statuto e per lo scioglimento del Gruppo ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Per lo scioglimento del Gruppo occorre la maggioranza indicata dall’art.23 dello statuto.
- ART. 13- L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario.
- ART. 14- Il Consiglio Direttivo sarà composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 13 (tredici) membri. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Essi vengono eletti dall’assemblea tra tutti i soci del Gruppo.
- ART. 15- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’organizzazione. Esso ha l’obbligo di formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall’assemblea dei soci. In particolare deve redigere per tempo il bilancio in forma analitica mettendolo a disposizione dei soci e associati e organizzare riunioni, e collaborare a mostre ed esposizioni ornitologiche.
- ART. 16- Il Consiglio Direttivo, appena eletto, provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere, oltre a stabilire dove saranno situate la Segreteria e la Sede del Gruppo durante il loro mandato.
- ART. 17- Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- ART. 18- Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ad un consigliere all’uopo delegato.
- ART. 19- Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea sociale, la quale nomina il Presidente tra i membri del collegio. I sindaci durano in carica tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa. Essi provvedono al controllo amministrativo ed esercitano le loro funzioni a norma dell’art.2397 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. L’assemblea dei soci può, in alternativa, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell’Art.25 del D.Lgs. n.460/97.
- ART. 20- Collegio dei Probiviri: è composto da tre membri, preferibilmente scelti nel campo forense o tra persone di provata moralità. A loro viene demandata la soluzione di particolari situazioni di carattere morale, disciplinare o giuridica dei soci. La loro elezione avviene per acclamazione da parte dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- ART. 21- L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto assieme al bilancio preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. Tanto il bilancio preventivo, quanto il bilancio consuntivo, dovranno essere esposti all’albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea, in modo che i soci possano esaminarli.
- ART. 22- Gli utili o avanzi di gestione debbono essere totalmente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. I soci e associati non possono vantare alcun diritto personale sul fondo comune, anche in caso di recesso o esclusione. È in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che questo non sia imposto per legge.
- ART. 23- In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci e associati, il patrimonio netto residuo è destinato dall’assemblea ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- ART. 24- Per prevenire il frazionamento geografico dei soci, che non facilita né favorisce una vita sociale attiva, né permette un approfondito esame delle varie tematiche, si prevede l’esistenza di distaccamenti regionali del Gruppo Specialistico,(ognuno con un suo eventuale organigramma e figure rappresentanti), gestiti direttamente dagli iscritti delle rispettive regioni, e che operino in stretto accordo con quanto previsto dal presente statuto e con le indicazioni del Consiglio Direttivo.
- ART. 25- Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento F.O.I. e le disposizioni di legge in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 460/97.